SCATTATI I DIVIETI PER Xenopus laevis: COSA SI DEVE FARE?

Dal 2 agosto 2024 sono ufficialmente scattati gli obblighi e i divieti previsti dal Reg UE 1143/14 per lo Xenopo liscio, Xenopus laevis (Daudin, 1802), inserito già dal 2022 nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Sono pertanto vietate la sua detenzione, allevamento, trasporto, commercializzazione, utilizzo, scambio, riproduzione e rilascio in ambiente.

Per i possessori di esemplari della specie come animale da compagnia, è prevista la possibilità di continuare a detenere la specie compilando e spedendo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il modulo scaricabile qui.

Si raccomanda di compilare debitamente il modulo (allegando copia di un documento di identità).

La ricevuta di invio del modulo automaticamente autorizza la detenzione degli esemplari fino a fine vita.

Per quanto riguarda le scorte commerciali, in base all’ art. 28 del D.Lgs 230/2017, i detentori di esemplari acquisiti prima dell’iscrizione nell’elenco unionale, entro 6 mesi dall’entrata in vigore dei divieti, sono tenuti a comunicare al Ministero dell’Ambiente e alle Regioni e alle Province autonome interessate, le seguenti informazioni:

  • l’inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili;
  • il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari;
  • le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.

La vendita di tali scorte è consentita a utilizzatori non commerciali entro il termine massimo di un anno, previa comunicazione al Ministero.

Gli esemplari possono anche essere venduti o trasferiti ad istituti in possesso di permesso in deroga ai sensi dell’art.8.

La deroga per la detenzione e l’utilizzo per scopi di ricerca (art.8 del D.Lgs.230/17) può essere ottenuto dagli istituti tramite specifica richiesta al MASE attraverso il modulo scaricabile al seguente link.

Per tutti i dettagli si rimanda agli artt.8, 27 e 28 del D.Lgs 230/2017.